[17-03-2021] Con il decreto legge n. 30 entrato in vigore il 13 marzo, arrivano ulteriori disposizioni per favorire la conciliazione vita e lavoro per le famiglie con prole: dal lavoro agile alla presenza in casa di figli/figlie impegnate nella didattica a distanza.
Le disposizioni, contenute nell'articolo 2, prevedono tre tempistiche per le misure conciliative in favore di genitori con prole fino ai 16 anni:
Due sono le categorie beneficiarie:
I benefici sono estesi a genitori con figli con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/92.
Bonus baby sitting inoltre, per le categorie del lavoro autonomo, dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati nell'emergenza e quello di coloro che esercitano le professioni sanitarie in strutture pubbliche e private, con figli/figlie conviventi minori di 14 anni: a loro è destinata la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, sempre riferiti alle tempistiche indicate, erogati mediante il "libretto famiglia". Il bonus è riconosciuto ed erogato in questo caso direttamente al richiedente, anche in caso di iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia e socio-educativi territoriali. Il bonus è riconosciuto solo nel caso in cui non si acceda ad altre misure alternative (bonus asilo nido) o altre tutele e congedi come quelli previsti sopra.
Per le misure così descritte, da fruire entro il 30 giugno corrente, sono stanziati 282,9 milioni di euro, cui sarà subordinata la concessione dei benefici previsti.
Infine, altre misure sono destinate alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che utilizzano i congedi speciali appena descritti, cui è riservata un'ulteriore tranche di finanziamento.
Per saperne di più leggi l'articolo 2 del decreto 13 marzo 2021, n. 30
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