Fondo per il reddito di libertĂ  per le donne vittime di violenza

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025 è stato pubblicato il decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 dicembre 2024 che definisce i criteri e la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.

 

 Le risorse ripartite con il decreto ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A questi si aggiungerà, al termine della necessaria istruttoria, un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall’ultima legge di bilancio.

 

 Il “Reddito di libertà” è riconosciuto alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di povertà, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.  Si tratta di un intervento di particolare importanza, volto a sostenere l’emancipazione economica delle donne che si trovano in situazioni di violenza e che intendono fuoriuscirne. La misura è stata elevata da 400 a 500 euro pro capite mensili, per un massimo di 12 mensilità, e non è incompatibile con altre forme di sostegno, quali l’assegno di inclusione.

 

 La domanda deve essere presentata all’INPS per il tramite degli operatori comunali del Comune di riferimento.

 

 Il decreto prevede un regime transitorio. Le domande presentate all’INPS non accolte per incapienza dei fondi hanno infatti la priorità rispetto alle nuove domande se sono ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, dal 5 marzo al 18 aprile 2025, previa verifica da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

 

 A partire dal 18 aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2025, tutte le donne in possesso dei requisiti previsti dal decreto, comprese coloro che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di 45 giorni di cui sopra, possono presentare domanda.

 

 Per la presentazione delle domande i Comuni dovranno accedere al servizio on line raggiungibile sul sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

 

 Per maggiori dettagli, si rinvia alla circolare applicativa della misura, che è stata pubblicata il 5 marzo, sul sito dell’INPS.

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