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[17-03-2021] Con il decreto legge n. 30 entrato in vigore il 13 marzo, arrivano ulteriori disposizioni per favorire la conciliazione vita e lavoro per le famiglie con prole: dal lavoro agile alla presenza in casa di figli/figlie impegnate nella didattica a distanza.Â
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Le disposizioni, contenute nell'articolo 2, prevedono tre tempistiche per le misure conciliative in favore di genitori con prole fino ai 16 anni:Â
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Due sono le categorie beneficiarie:Â
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I benefici sono estesi a genitori con figli con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104/92.Â
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Bonus baby sitting inoltre, per le categorie del lavoro autonomo, dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnati nell'emergenza e quello di coloro che esercitano le professioni sanitarie in strutture pubbliche e private, con figli/figlie conviventi minori di 14 anni: a loro è destinata la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 100 euro settimanali, sempre riferiti alle tempistiche indicate, erogati mediante il "libretto famiglia". Il bonus è riconosciuto ed erogato in questo caso direttamente al richiedente, anche in caso di iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia e socio-educativi territoriali. Il bonus è riconosciuto solo nel caso in cui non si acceda ad altre misure alternative (bonus asilo nido) o altre tutele e congedi come quelli previsti sopra.Â
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Per le misure così descritte, da fruire entro il 30 giugno corrente, sono stanziati 282,9 milioni di euro, cui sarà subordinata la concessione dei benefici previsti.
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Infine, altre misure sono destinate alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che utilizzano i congedi speciali appena descritti, cui è riservata un'ulteriore tranche di finanziamento.
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Per saperne di più leggi l'articolo 2 del decreto 13 marzo 2021, n. 30
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Grafica da www.pixabay.com
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