Approvata la legge regionale sulla parità retributiva

vignetta sul divario retributivo tra uomo e donna

[24-02-2022] Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il 15 febbraio scorso, con votazione unanime, la legge numero 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità". 

 

Un iter abbastanza rapido, per questa proposta legislativa presentata nel luglio 2021, che si proponeva di migliorare i livelli di parità di genere nel lavoro, con particolare riguardo al divario retributivo, tasso di occupazione e presenza nelle posizioni professionali più elevate, in un contesto nazionale e internazionale fortemente orientati al recupero delle differenze che su questi fronti sono state registrate tra lavoratrici e lavoratori. 

 

Rispetto alla proposta originaria (ne abbiamo parlato qui), la legge appena pubblicata vede alcune novità, che sembrano andare in direzione di una più puntuale assunzione di responsabilità da parte regionale. Oltre la parità retributiva, sono ora definiti altri 3 ambiti d'intervento su cui concretizzare l'impegno: il rafforzamento dell'occupazione femminile nel lavoro dipendente e autonomo, la diffusione di una cultura organizzativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro insieme ad un riequilibrio dei carichi di cura e familiari. 

 

Come realizzare questi interventi? In una logica di mainstreaming: all'interno (nello stesso ente regionale) in tutti i livelli dell'azione amministrativa, legislativa e di governo, con uno specifico cenno in proposito al bilancio di genere come strumento di analisi dell'impatto (di genere, ovviamente) delle politiche prodotte; e all'esterno, attraverso il raccordo con altre istituzioni e con organismi che attuano politiche di genere, in un auspicabile rafforzamento del ruolo di realtà fin troppo e lungamente relegate ai margini.  

 

Sugli strumenti la parte del leone è nuovamente giocata dal Registro delle imprese, da intendersi come quelle "virtuose" in materia di parità retributiva e di pari opportunità; il nuovo testo allarga le maglie dell'iscrizione a quelle che redigono il rapporto sulla situazione del personale per genere su base volontaria, ossia prima di maturare i requisiti di legge che ne prevedono l'obbligo, in pratica le aziende con meno di 50 dipendenti. Quella del Registro delle imprese virtuose è la novità saliente voluta dal legislatore, che caratterizza il nuovo approccio: premiante nei bandi di gara e nell'attribuzione di benefici economici alle imprese iscritte e, specularmente, restrittiva nei confronti di quelle per le quali siano state accertate violazioni in materia di parità nel lavoro, di trattamenti in maternità e paternità, nonché discriminazioni e molestie, anche sessuali. Per rendere più efficace il nuovo sistema sono previsti accordi di rete con soggetti a vario titoli coinvolti, come la consigliera regionale di parità, tribunali e corti d'appello, ispettorati territoriali del lavoro, organizzazioni sindacali, con funzioni di controllo del rispetto dei requisiti richiesti per le agevolazioni o per la loro decadenza.

 

Forte revisione per l'articolo 5 sulle misure da adottare per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualità, che contempla un'azione sinergica istituzionale di sostegno alle politiche attive per il lavoro e per la formazione, con il coinvolgimento delle strutture territoriali dei servizi per l'impiego e una particolare attenzione sull'utenza femminile. È tutto dedicato al reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza il nuovo articolo 6, un ambito non presente nel testo originario della proposta di legge regionale. 

 

L'impegno della Regione, al suo interno e tra i suoi enti strumentali, è racchiuso nel nuovo Capo IV, dedicato alle misure di tutela e sostegno al benessere organizzativo del personale, con particolare riferimento a quello femminile, attraverso gli organi e organismi di parità e pari opportunità, con particolare riferimento ai Cug o comitati unici di garanzia, che diventano centrali nel raggiungimento di una maggiore sostenibilità organizzativa.

 

Merita attenzione l'articolo 8 dedicato ai tempi di vita e di lavoro, nodo cruciale del divario di genere in ambito sociale e lavorativo: la Regione prevede di riorganizzare i servizi pubblici e privati convenzionati per consentire di incrementarne le prestazioni, allargando la platea utente per rispondere alle diverse esigenze di coordinamento degli orari lavorativi o formativi, con i servizi erogati. E merita attenzione e grande attesa l'impegno regionale al sostegno, anche economico, per la condivisione delle responsabilità di cura all'interno della famiglia. 

 

C'è spazio infine per campagne formative e informative, per le quali il testo prevede un impegno finanziario, pari a 100mila euro. Indispensabili per sviluppare una cultura generale su pari opportunità o discriminazioni di genere, le campagne informative saranno prevedibilmente focalizzate sul nuovo strumento del Registro delle imprese "virtuose", destinato a rappresentare il volano di un cambio culturale ampio e diffuso, ma anche un cambio di passo nel mondo imprenditoriale e produttivo.

Non vi è dubbio che la legge si iscrive maggiormente in questo tipo di contesto - imprenditoriale e produttivo - dove il Paese ha assunto impegni precisi, anche per accedere ai finanziamenti del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), con l'obiettivo di superare un divario esistente con i partner europei, grave soprattutto nel dominio del lavoro, proponendosi per esempio il recupero di almeno 5 punti negli indicatori europei per la parità di genere che consenta un posizionamento tra i primi dieci stati membri nei prossimi dieci anni. 

 

 


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