16-02-2016 - È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio scorso, la legge numero 20 del 12 febbraio 2016, contenente disposizioni di principio in merito al sistema di elezioni delle regioni.
La modifica aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 165/2004, introducendo 3 nuovi criteri per la "promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive". In sostanza si dispone che le liste dei candidati e delle candidati siano costruite in modo che un sesso non ecceda il 60 per cento del totale. La condizione deve verificarsi sia in caso la legge regionale competente preveda l'espressione delle preferenze, sia quando ciò non sia prevista, sia in caso di collegi uninominali.