[14-02-2018] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il primo febbraio e in vigore a partire dal 16, la legge n. 4 del 2018 mette a fuoco una serie di misure a favore dei e delle minori delle vittime di violenza domestica. Con diverse modifiche ai codici civile, penale e di procedura penale sono messi a punto:
- il gratuito patrocinio,
- il sequestro conservativo dei beni di minori o di maggiori non autosufficienti a garanzia di risarcimento dei danni civili subiti,
- l'assegnazione di una provvisionale non inferiore al 50% del presumibile danno, in caso di costituzione di detti soggetti come parte civile, da liquidare in separato giudizio civile
- per l'autore del crimine domestico la sospensione della successione per indegnità
- una quota di riserva negli accessi al lavoro di cui alla legge 68/1999
- per l'autore del crimine domestico la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità e la contestuale assegnazione ai minori
- assistenza e cura medico-psicologica gratuita
- l'affidamento da parte del tribunale competente per quanto possibile ad un ambiente familiare in continuità con le relazioni affettive in essere, con adeguata assistenza da parte dei servizi sociali comunali
- la possibilità di cambiare il cognome quando appartenente all'autore del crimine domestico
- per l'autore del crimine domestico la decadenza dell'alloggio di edilizia residenziale
Infine, la legge 4/2018 adegua la definizione degli autori dei crimini domestici, comprendendovi il coniuge anche separato o divorziato, l'altra parte dell'unione civile di cui alla legge Cirinnà (76/2016), in essere o cessata e contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
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