[23-07-2018] Con la sentenza 23 maggio – 11 luglio 2018, n. 158, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 del decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico a tutela e sostegno della maternità e paternità), in riferimento alle possibilità di ottenere il trattamento economico previsto per la lavoratrice in gravidanza che, al momento della richiesta, risulti assente dal lavoro da più di 60 giorni.
La questione affrontata dalla Corte si riferisce ad una lavoratrice che, all’inizio della gravidanza, usufruiva del congedo straordinario – previsto dall’art. 42, comma 5 della stessa legge – per assistere il coniuge disabile grave da oltre un anno. Secondo l’articolo 24 dichiarato ora illegittimo, l’indennità di maternità non viene riconosciuta in caso di assenza dal lavoro per oltre 60 giorni e in forza di questa disposizione l’Inps negò alla donna il trattamento economico di maternità per l’intera durata del congedo, compreso un periodo di interdizione anticipata per gravidanza a rischio, complessivamente dal 1° luglio 2014 al 6 aprile 2015.
Ma, secondo la Corte, è proprio la disposizione contenuta nell’articolo ad essere illegittima, perché finisce col mettere in conflitto due diritti: quello della tutela della maternità e quello dell’assistenza nei confronti del coniuge in stato di grave disabilità. Non solo: prevedendo diverse possibilità di deroga al vincolo dei 60 giorni oltre i quali si perde l’indennità di maternità, discrimina il congedo straordinario previsto dall’art. 42 nei confronti delle altre fattispecie previste. Infatti, l’articolo 24 (congedo per maternità) esclude dal conteggio dei 60 giorni le assenze, per esempio, per malattia, infortunio sul lavoro, congedo parentale o per malattia di altro figlio o per accudire minori in affidamento, e altre: forse che questi casi dovrebbero essere considerati più importanti di un congedo straordinario per la cura del familiare disabile, chiede la Corte?
Per questo, la sentenza afferma che va ampliato il “catalogo” delle deroghe previste dall’articolo censurato, in modo da ricomprendere anche tale congedo straordinario, onde evitare “l’indebito sacrificio dell’una o dell’altra tutela”, visto che maternità e assistenza a disabili non sono antitetiche, ma rispondono a stringenti principi di uguaglianza e promozione umana salvaguardati dalla Carta costituzionale.