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Dalla collaborazione tra Consigliere di Parità e Ispettorato del Lavoro ecco le FAQ riguardanti le misure previste dal Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) a sostegno di lavoratori, lavoratrici e delle loro famiglie, per attraversare la fase 2 dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
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Non temere...
Il tuo datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure per proteggerti non solo dai rischi connessi allo svolgimento delle tue mansioni ma anche da quelli ambientali derivanti dal COVID-19, tenendo conto dei Protocolli sottoscritti tra le parti sociali. Se non sono sufficienti le misure precauzionali, il datore di lavoro può (o puoi farlo anche tu) presentare all'Ispettorato del Lavoro la richiesta di interdizione anticipata dal lavoro e/o la richiesta di proroga del congedo di maternità fino a 7 mesi dopo il parto.
Non perderti d’animo, c’è il congedo COVID 19Â
Fino al 31 luglio 2020 i genitori con figli di età non superiore a 12 anni – anche adottivi, affidatari o con minori in collocamento temporaneo possono fruire di ulteriori 30 giorni, coperti da contribuzione figurativa, retribuiti al 50% e fruibili in maniera continuativa o frazionata a giorni (non a ore).
Se hai già fruito di congedo parentale durante il periodo di sospensione delle scuole, questo è automaticamente convertito nel congedo speciale.
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Se tuo figlio ha fino a 16 anni: puoi astenerti dal lavoro per 30 giorni senza ricevere indennità e contribuzione figurativa; in ogni caso hai diritto alla conservazione del posto di lavoro.Â
Attenzione: la fruizione del congedo COVID-19 è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che l’altro non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività  lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.Â
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Puoi utilizzare i permessi:
Per i mesi di maggio e giugno 2020 sono previsti ulteriori 12 giorni in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti
Oppure il congedo speciale:
di 30 giorni retribuito al 50% non soggetto al limite di età , purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale
Ulteriore opzione lo Smart working:
diritto a svolgere il lavoro da casa, a condizione che tale modalità  sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
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Per te c’è il bonus baby sitter!Â
In alternativa al congedo COVID-19, per figli fino a 12 anni, puoi optare per un bonus fino a € 1200, per pagare la baby sitter o per l'iscrizione ai servizi per l'infanzia (es centri estivi). Il bonus è innalzato fino a € 2000 per gli operatori sanitari.
Il limite d’età non si applica per i figli con disabilità grave.
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Ebbene sì… se hai ancora del congedo parentale da fruire puoi optare per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time con riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a concedertelo entro 15 giorni dalla richiesta.
Ma non basta… il part-time può essere di tipo verticale e ti consente di rimanere a casa per alcuni periodi dell’anno (es. fino alla riapertura delle scuole).
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Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori che hanno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Occorre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività  lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore.Â
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Si, non puoi essere licenziata/o fino al prossimo 17 agosto per motivi economici e/o difficoltà dell’azienda.Â
Se il licenziamento è avvenuto tra il 23 febbraio e il 17 marzo scorso, il datore di lavoro può revocarlo a condizione che tu possa accedere alla cassa integrazione.
E se il tuo contratto a termine sta per scadere?Â
Fino al 30 agosto 2020, può essere rinnovato o prorogato, senza alcuna causale.
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Non disperare perché Naspi e Discoll vengono prorogate ancora di due mesi, nel caso in cui il periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.Â
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Non le perderai!
Rivolgiti all’INPS che provvederà a pagarti direttamente, per il periodo emergenziale:
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Ricorda che:
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Si, certamente
In caso di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa il datore di lavoro può ottenere la CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga) qualora non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, oppure le tutele previste dal FIS (fondo d’integrazione salariale) o dai Fondi di solidarietà , anche alternativi.Â
L’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata se fosse stato svolto il proprio orario di lavoro tenendo conto del limite massimo mensile dell’assegno stabilito di anno in anno.
Tutte le/i lavoratrici/ori dipendenti (comprese le/gli apprendiste/i), in forza alla data del 25 marzo 2020, esclusi i dirigenti ed i lavoratori domestici.Â
La scelta dei dipendenti da sospendere è rimessa all’imprenditore ma sempre nel rispetto di criteri oggettivi, razionali e coerenti con le finalità di trattamento di integrazione salariale e dei principi di non discriminazione e di correttezza e buona fede, ferma restando la necessità di rispetto della procedura di consultazione sindacale.Â
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Assolutamente SI
In favore di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica Covid 19, l'INPS può erogare direttamente, a richiesta, specifiche indennità mensili per categorie di lavoratori, tra cui:
Se appartieni ad una delle predette categorie di lavoratori, ricordati di verificare le incumulabilità previste dalla normativa in materia di indennità  (ad es. con il reddito di emergenza, di cittadinanza o con le indennità  erogate con il Fondo di cui all’art. 44 del D.L. n. 18/2020).
Anche per te c’è una soluzione!Â
Indipendentemente da un minimo contributivo e/o dalla regolarità  contributiva, puoi fruire del congedo speciale COVID-19 per figli fino ai 12 anni di età , per un massimo di 30 giorni, fino al 30 settembre prossimo.
Tuttavia, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo 2020 non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale.
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Contatti
Ispettorato Territoriale del Lavoro di VeneziaÂ
Sede di Venezia Mestre, via Ca' Venier 8 - itl.venezia@ispettorato.gov.it - tel. 041 301781 - 3019001
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Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia
Sede di Venezia Mestre, via F. Marghera 191 - consigliera.parita@cittametropolitana.ve.it. - tel. 041 2501813 - 1814
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Risorse collegate
Guida Inps: Come richiedere il bonus per i servizi di baby sitting e i centri estivi
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[aggiornamento al 15Â luglio2020]